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03/06/2010
Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate esonera dal pagamento dell’Irap gli agenti e rappresentanti di commercio che sono privi di “autonoma organizzazione”, cioè la stragrande maggioranza.
“Siamo contenti, perché ci siamo battuti per anni per l’abolizione dell’Irap agli agenti privi di autonoma organizzazione – commenta Sergio Mercuri, presidente della Fnaarc-Confcommercio della provincia di Perugia – sollecitando le istanze di rimborso dell’Irap e portando le nostre ragioni, attraverso la nostra Federazione nazionale, fino in Parlamento”.
A partire dallo scorso mese di novembre, Fnaarc della provincia di Perugia, attraverso una apposita convenzione con Seac, la società operativa della Confcommercio, ha in effetti curato per conto degli associati numerosissime istanze, a cui sono seguiti i ricorsi, tutt’ora pendenti in Commissione Tributaria, contribuendo così al “gioco di squadra nazionale” di cui si raccolgono oggi i primi frutti.
(Gli agenti e promotori che, pur privi di autonoma organizzazione, non si fossero ancora attivati per presentare istanza di rimborso, possono rivolgersi per informazioni alla segreteria di Fnaarc – Confcommercio della provincia di Perugia, al tel. 075-506711.)
Il “pressing” della Fnaarc e di altre associazioni che hanno sollecitato e coordinato le istanze di rimborso Irap per far valere il principio di assenza di autonoma organizzazione, ha quindi ottenuto un importante risultato.
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente recepito l’orientamento espresso dalla Cassazione lo scorso anno, a favore delle attività ausiliarie del commercio.
Secondo l’Agenzia, e prima ancora la Suprema Corte, oltre ai professionisti, anche i contribuenti che dichiarano reddito d’impresa - come agenti e promotori finanziari - possono risultare sprovvisti di autonoma organizzazione, e quindi non essere assoggettati ad Irap.
Non siamo in presenza di una esclusione generalizzata dal tributo, ma della possibilità di disapplicare l’automatica applicazione dell’Irap al singolo contribuente a condizione che lavori da solo e non si avvalga di stabili forme di collaborazione lavorativa, né utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della sua attività, anche di proprietà di terzi.
Tale cambio di linea dell’Agenzia Entrate dovrà portate gli agenti e promotori a riflettere sugli effetti che può determinare sugli anni pregressi e sulle prossime dichiarazioni: in assenza di autonoma organizzazione sarà legittimo, se non è stato ancora fatto, presentare istanze di rimborso per l’Irap assolta nei 48 mesi antecedenti, e non presentare la dichiarazione Irap per il 2009 né effettuare i versamenti Irap del 2010.
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